Art. 6.
(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati).

      1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all'articolo 3 allo scopo delegati presentano alla sezione, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento nell'organo in cui sono stati eletti, il rendiconto delle spese elettorali redatto secondo il modello di cui all'articolo 4, comma 3. La sezione adotta la relativa delibera entro sei mesi dalla data della presentazione.
      2. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito positivo, la sezione trasmette, entro i successivi sette giorni, la relativa delibera al Ministro dell'economia e delle finanze. Il rendiconto delle spese elettorali e la delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della trasmissione.
      3. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito negativo, la sezione trasmette la delibera, entro i successivi sette giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua adozione.